La disciplina del
trattamento di fine rapporto (Tfr), in attesa
della preannunciata riforma, è contenuta nell'art.
2120 c.c. nel testo modificato dall'art. 1
della legge n. 297/1982.
Gli ultimi sei commi del suddetto articolo
regolamentano il diritto dei prestatori di lavoro
dipendente di chiedere, in costanza di rapporto di
lavoro, un'anticipazione del Tfr per un importo
non superiore al 70% del trattamento maturato al
momento della richiesta.
L'anticipazione eventualmente concessa viene
detratta dal trattamento di fine rapporto e
assoggettata al trattamento fiscale previsto per
tale prestazione con esenzione totale
dall'imponibile contributivo.
La disciplina vigente in materia di anticipazioni
del Tfr non è attualmente applicabile ai
dipendenti delle Pubbliche amministrazioni
(indennità di buonuscita e indennità premio di
servizio) in quanto la normativa specifica non
prevede liquidazioni anticipate delle prestazioni
prima della definitiva cessazione dal servizio.
Il diritto all'anticipazione è escluso per i
dipendenti di aziende in Cigs per crisi aziendale
(legge n. 675/1977). Secondo la giurisprudenza
l'esclusione opera anche con riferimento a tutte
le altre cause di intervento della Cigs
(ristrutturazione, riconversione e
riorganizzazione aziendale) (Cass. 15 luglio 1995,
n. 7710).
Requisiti del lavoratore e motivazioni
La concessione di anticipazioni costituisce un
vero e proprio diritto soggettivo del lavoratore
sulle somme maturate e accantonate solo se
ricorrono i presupposti di carattere oggettivo e
soggettivo previsti dalla norma citata.
I requisiti oggettivi richiesti dalla legge
sono:
| • |
aver maturato almeno otto
anni di servizio presso lo stesso datore di
lavoro. L'anzianità di servizio matura anche
nell'ipotesi di trasferimento del lavoratore
da una società all'altra dello stesso gruppo,
purché in tale occasione non gli venga
liquidato il Tfr; |
| • |
non aver richiesto in
precedenza altre anticipazioni; |
| • |
essere occupati in
aziende con almeno 25 dipendenti (la legge,
come vedremo, imponendo all'accoglibilità
delle domande il limite massimo del 4% del
totale dei dipendenti, richiede una presenza
di questi nella misura di almeno 25 unità)
(Cass. 6 marzo 1992, n. 2749). |
Le condizioni giustificative della
richiesta di anticipazione del Tfr sono:
| • |
spese sanitarie per
terapie e interventi straordinari riconosciuti
dalle competenti strutture pubbliche; |
| • |
acquisto della prima casa
di abitazione per sé o per i figli,
documentato con atto notarile; |
| • |
spese da sostenere
durante i periodi di fruizione dei congedi
parentali e formativi (nuove ipotesi di
ammissibilità introdotte dall'art. 3 della
legge n. 53/2000). |
Limiti di accoglimento delle richieste
Le richieste di anticipazione del Tfr sono
soddisfatte annualmente entro i limiti del 10%
degli aventi diritto e, comunque, del 4% del
numero totale dei dipendenti.
Condizioni di miglior favore possono essere
previste dai contratti collettivi e dai patti
individuali. I contratti collettivi possono,
altresì, stabilire criteri di priorità per
l'accoglimento delle richieste di anticipazione
(art. 2120, c. 11, c.c.).
Tale disposizione consente ai contratti collettivi
o individuali di estendere la possibilità di
anticipazione del Tfr al di fuori delle ipotesi
minimali previste dall'art. 2120 c.c. con il solo
limite che l'anticipo non superi quanto
effettivamente accantonato da parte del datore di
lavoro.
Nella prassi di tutti i giorni è infatti
frequente, specie nelle aziende medio piccole, la
concessione da parte del datore di lavoro di
anticipazioni al di fuori dei presupposti minimi
di legge e anche in più occasioni per lo stesso
lavoratore.
Nell'eventualità di accordi o patti individuali o
collettivi migliorativi per il lavoratore le
condizioni minime di legge e le giustificazioni
per la concessione dell'anticipazione possono
quindi essere superate, mantenendo peraltro per
tali anticipazioni l'esenzione contributiva e il
particolare trattamento fiscale previsto dalla
legge per il trattamento di fine rapporto.
Documentazione
Una delle fattispecie più ricorrenti di richiesta
di anticipazione del Tfr è quella prevista per
l'acquisto della prima casa per sé o per i figli.
Per prima casa si intende un immobile destinato
alla normale residenza ed abitazione del
lavoratore e della sua famiglia.
Riguardo alla necessità di documentare con
atto notarile la richiesta di anticipazione per
l'acquisto della prima casa, si segnala una
importante decisione della Corte Costituzionale
(sentenza 5 aprile 1991 n. 142), che ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della
legge n. 297/1982 nella parte in cui non prevede
la possibilità di concessione dell'anticipazione
in ipotesi di acquisto in itinere comprovato con
mezzi idonei a dimostrarne l'effettività.
In effetti la norma prevedeva la concessione
dell'anticipazione solo nell'ipotesi di acquisto
di prima casa documentato con atto notarile.
Tale limitazione, di fatto, consentiva l'accesso a
tale strumento a quei lavoratori che già avevano
disponibilità sufficienti per l'acquisto
definitivo. Non solo pertanto non erano
avvantaggiati i lavoratori dotati di minor
disponibilità economiche, ma non era neppure
garantita la parità di opportunità perché la
circostanza che per alcuni lavoratori
l'anticipazione del trattamento di fine rapporto
fosse determinante per l'acquisto dell'alloggio
costituiva una discriminante negativa rispetto a
quei lavoratori che, anche senza l'anticipazione,
erano in grado di effettuare l'acquisto stesso.
Sulla scorta di tale decisione si deve perciò
consentire l'anticipazione del Tfr, anche in
mancanza di atto notarile, qualora sia dimostrata
la serietà e attendibilità
dell'operazione di acquisto dell'abitazione.
Tale è il caso, secondo i giudici della Corte
Costituzionale, anche dell'acquisto in itinere
dimostrabile mediante atti o documenti probanti
(preliminare di compravendita, partecipazione a
cooperativa edilizia, costruzione dell'immobile su
suolo proprio con concessione edilizia).
Ipotesi di ammissibilità
Il diritto all'anticipazione del Tfr per
l'acquisto della prima casa sussiste, fermo
restando i presupposti oggettivi sopra richiamati,
anche nel caso:
| • |
l'acquisto non sia
effettuato direttamente dal lavoratore
richiedente, che potrebbe già essere
proprietario della propria abitazione, ma sia
effettuato da un figlio e la richiesta di
anticipazione sia giustificata dalla necessità
di quest'ultimo di disporre del relativo
importo (Cass. 8 luglio 1997, n. 6189); |
| • |
dall'atto di
compravendita risulti come acquirente la sola
moglie del lavoratore richiedente
l'anticipazione, qualora sussista il regime di
comunione legale dei beni (Cass. 3 dicembre
1994, n. 10371); |
| • |
l'acquisto della prima
casa sia effettuato da socio di cooperativa
edile, il quale abbia ottenuto l'assegnazione
dell'alloggio (Trib. Milano 23 maggio 1985); |
| • |
di costruzione della
prima casa in economia su suolo proprio (Corte
Cost. 5 aprile 1991, n. 142); |
| • |
l'acquisto della casa
venga effettuato in luogo diverso da quello in
cui il lavoratore risiede o lavora, ove, in
considerazione della vicinanza e delle
caratteristiche della località prescelta si
debba escludere che la detta casa possa essere
utilizzata come "casa di week end" (Trib.
Milano 8 maggio 1985); |
| • |
la richiesta sia
effettuata dopo l'accensione di un mutuo
ipotecario per l'acquisto della prima casa a
patto che il pagamento della somma, anche
residua, sia di importo superiore o
equivalente a quanto si intende richiedere a
titolo di anticipazione (Pret. Ravenna 23
agosto 1996). |
Non sono, al contrario, da ritenersi
sussistenti i presupposti per la concessione
dell'anticipazione nei seguenti casi:
| • |
lavori di
ristrutturazione, manutenzione e ampliamento
delle case già di proprietà (Pret. Como 29
aprile 1983); |
| • |
pagamento di debiti per
evitare l'espropriazione della casa (Pret.
Firenze 8 giugno 1983); |
| • |
possesso da parte del
richiedente di altre abitazioni a lui
intestate, anche se date in locazione o
acquistate in località residenziali a titolo
di investimento; |
| • |
acquisto di immobili in
rapporto di pertinenza con l'abitazione stessa
(box, garage, ecc.); |
| • |
tra la richiesta di
anticipazione e l'acquisto deve sussistere un
nesso funzionale e quindi non può essere
finanziata una richiesta avanzata dopo un
periodo di tempo tale da ritenere interrotto
tale nesso (Cass. 4 febbraio 1993, n. 1379). |
Da considerare, infine, che non può essere
considerato come elemento indicativo della
legittimità della richiesta la possibilità di
accedere ai benefici fiscali per l'acquisto della
prima casa in quanto le motivazioni alla base di
tale agevolazione sono diverse da quelle previste
per la concessione della anticipazione sul
trattamento di fine rapporto.
Inadempimento del lavoratore
Qualora il lavoratore che ha ottenuto
l'anticipazione si renda inadempiente agli
obblighi di legge o di contratto in quanto non
utilizzi l'anticipazione per le finalità indicate
nella richiesta o non produca la documentazione
che comprovi il definitivo acquisto della casa,
vige l'obbligo di restituzione al datore di lavoro
del Tfr anticipato (Trib. Firenze 30 settembre
1983, Pret. Napoli 4 aprile 1986).
Previdenza complementare
In relazione alla quota di Tfr destinato alla
previdenza complementare, è prevista la
possibilità di richiedere l'anticipazione in caso
di iscrizione al Fondo da almeno otto anni,
secondo modalità stabilite dal Fondo stesso. Ai
fini del requisito dell'anzianità di iscrizione si
computano tutti i periodi di contribuzione a forme
pensionistiche complementari maturati
dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia
esercitato il riscatto della posizione individuale
(art. 7, c. 4, D.Lgs. n. 124/1993 e art. 58, c. 8,
legge n. 144/1999).
N.B.:per opportuna conoscenza
si precisa che lo schema di decreto legislativo di
attuazione della previdenza complementare, non
ancora approvato, prevede il diritto del
lavoratore aderente alle forme pensionistiche
complementari di richiedere un'anticipazione della
posizione individuale maturata, decorsi otto anni
di iscrizione, per un importo non superiore al 50%
per:
| • |
acquisto della prima
casa di abitazione per sé o per i figli,
documentato da atto notarile; |
| • |
manutenzione ordinaria
e straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, interventi di ristrutturazione
edilizia sulla prima casa di abitazione. |
Domanda
La richiesta deve essere presentata dal lavoratore
avente diritto, per iscritto, al datore di lavoro,
producendo a corredo idonea documentazione
comprovante l'esistenza dei requisiti previsti
dalla normativa nonché atto notorio attestante,
sotto la propria responsabilità, che lo stesso
richiedente (e il figlio, nel caso di prima casa
di quest'ultimo) non risulta essere proprietario o
comproprietario di altre abitazioni ovunque
ubicate.
Fac-simile di richiesta
Oggetto: richiesta di anticipo del
Tfr
Il sottoscritto dipendente (cognome e
nome),(luogo e data di nascita),(residenza),(sede,
ufficio, reparto), (data di assunzione), (codice
fiscale),
avendone titolo,
chiede
così come previsto dall'art. 1 della legge 29
maggio 1982 n. 297, l''anticipazione sul Tfr
(trattamento di fine rapporto) nella misura del
………. , per le seguenti necessità:
| • |
acquisto della prima
casa di abitazione |
a tal proposito, allega (o autocertifica):
- certificato di residenza in carta semplice;
- atto notorio dal quale risulti che
l'intestatario dell'immobile non è proprietario di
altre case di abitazione, che ciò risulta anche
dal quadro del modello unico e che il dipendente
non ha in corso pratiche vincolanti totalmente o
in parte il pieno utilizzo del Tfr (ad esempio:
cessioni del quinto, vincoli giudiziari,
fidejussioni bancarie, ecc...);
- rogito notarile comprovante l'acquisto
dell'immobile in data successiva all'entrata in
vigore della legge 29 maggio 1982 n. 297;
- preliminare di compravendita in copia autentica;
- concessione edilizia, copia fatture acquisto
materiali e spese sostenute per la costruzione (in
caso di lavori in economia);
- atto di assegnazione della Cooperativa, con
estremi del titolo di proprietà e della
Concessione edilizia;
| • |
spese sanitarie per
terapie e interventi straordinari |
a tal proposito, allega (o autocertifica):
- certificazione medica rilasciata o confermata
dalle competenti strutture pubbliche con la quale
viene confermata, ai sensi dell'art. 1 della legge
29 maggio 1982 n. 297, la straordinarietà della
spesa per terapie e interventi;
- fattura comprovante le spese o preventivo.
Distinti saluti.
Novembre 2005
risposta a cura di Roberto Zaltieri
Fonte:
Guida alle Paghe - Ipsoa Editore
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