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Da Miaeconomia.virgilio.it

Affitti, scatta la riforma

Nuovi schemi di contratto

(28/4/2003) È entrato in vigore il decreto ministeriale che applica la legge di riforma delle locazioni abitative, emanato il 30 dicembre 2002 dal viceministro delle Infrastrutture, Ugo Martinat, di concerto col ministro dell’Economia, Giulio Tremonti e riguardante i contratti agevolati (di durata triennale, con proroga di due anni), transitori (da uno

a diciotto mesi) e per studenti universitari (da sei a trentasei mesi). Lo segnala Confedilizia, sottolineando le novità del provvedimento.

«Si tratta — spiega Confedilizia — di un provvedimento complessivamente positivo, equilibrato, adeguatamente flessibile e capace quindi di rispondere soprattutto alle esigenze dei ceti abbienti». In particolare, in tema di agevolazioni fiscali erariali, il decreto conferma che modifiche dell'elenco dei Comuni in cui si possono godere di tali agevolazioni possono produrre conseguenze solo relativamente all'imposta di registro, mentre nessuna variazione si porrebbe per Irpef e Irpeg.
Altra conferma per le imposte sui redditi: la riduzione del 30% dell'imponibile Irpef e Irpeg, sia per i contratti agevolati sia per quelli universitari, si applica non all'intero reddito da locazione bensì a quello come determinato ai fini fiscali.

Ma le novità non finiscono qui. Sempre Confedilizia spiega che una delle principali innovazioni riguarda la partecipazione di organizzazioni della proprietà edilizia agli accordi integrativi per la grande proprietà immobiliare: in precedenza era prevista solo la possibile assistenza alla proprietà interessata. Non sarà più necessario approvare in ogni singolo accordo territoriale una tabella per gli oneri accessori: il decreto recepisce come valida per l'intero territorio la tabella concordata a suo tempo tra Confedilizia e sindacati Sunia-Sicet-Uniat; saranno possibili deroghe solo negli accordi integrativi per la grande proprietà.

Altra importante novità è il fatto che l’eventuale omissione, nel contratto, di indicazioni (pur obbligatorie per legge) quali quelle relative alla sicurezza degli impianti non causa conseguenze fiscali, giacchè simili notizie sono estranee al corpus delle «pattuizioni» che il decreto prevede debbano essere rispettate integralmente per conseguire le agevolazioni.

Inoltre, il decreto non prevede più alcun limite alle mensilità di deposito cauzionale, prima fissate in tre, nel caso dei contratti agevolati.

Il decreto, infine, ammette la possibilità - già adottata in alcuni Accordi locali, correttamente stipulati anche prima dell’entrata in vigore del decreto stesso - di incrementare le fasce di oscillazione dei canoni per i contratti transitori fino al 20% rispetto alle fasce valide per i contratti agevolati, in quei Comuni nei quali il canone non sia del tutto libero.

 

ECCO ALCUNI NUOVI SCHEMI DI CONTRATTO IN FORMATO PDF

 

Proprietà individuale - Locazione agevolata

Grande proprietà - Locazione agevolata

Proprietà individuale - Locazione transitoria

Grande proprietà - Locazione transitoria

Proprietà individuale - Locazione per studenti universitari

Grande proprietà - Locazione per studenti universitari

Tabella oneri accessori

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