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(28/4/2003) È
entrato in vigore il decreto ministeriale che applica la legge di
riforma delle locazioni abitative, emanato il 30 dicembre 2002 dal
viceministro delle Infrastrutture, Ugo Martinat, di concerto col
ministro dell’Economia, Giulio Tremonti e riguardante i contratti
agevolati (di durata triennale, con proroga di due anni), transitori (da
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a diciotto mesi) e per studenti
universitari (da sei a trentasei
mesi). Lo segnala Confedilizia, sottolineando le novità del
provvedimento.
«Si tratta — spiega Confedilizia — di un provvedimento complessivamente
positivo, equilibrato, adeguatamente flessibile e capace quindi di
rispondere soprattutto alle esigenze dei ceti abbienti». In particolare,
in tema di agevolazioni fiscali erariali, il decreto conferma che
modifiche dell'elenco dei Comuni in cui si possono godere di tali
agevolazioni possono produrre conseguenze solo relativamente all'imposta
di registro, mentre nessuna variazione si porrebbe per Irpef e Irpeg.
Altra conferma per le imposte sui redditi: la riduzione del 30%
dell'imponibile Irpef e Irpeg, sia per i contratti agevolati sia per
quelli universitari, si applica non all'intero reddito da locazione
bensì a quello come determinato ai fini fiscali.
Ma le novità non finiscono qui. Sempre Confedilizia spiega che una delle
principali innovazioni riguarda la partecipazione di organizzazioni
della proprietà edilizia agli accordi integrativi per la grande
proprietà immobiliare: in precedenza era prevista solo la possibile
assistenza alla proprietà interessata. Non sarà più necessario approvare
in ogni singolo accordo territoriale una tabella per gli oneri
accessori: il decreto recepisce come valida per l'intero territorio la
tabella concordata a suo tempo tra Confedilizia e sindacati
Sunia-Sicet-Uniat; saranno possibili deroghe solo negli accordi
integrativi per la grande proprietà.
Altra importante novità è il fatto che l’eventuale omissione, nel
contratto, di indicazioni (pur obbligatorie per legge) quali quelle
relative alla sicurezza degli impianti non causa conseguenze fiscali,
giacchè simili notizie sono estranee al corpus delle «pattuizioni» che
il decreto prevede debbano essere rispettate integralmente per
conseguire le agevolazioni.
Inoltre, il decreto non prevede più alcun limite alle mensilità di
deposito cauzionale, prima fissate in tre, nel caso dei contratti
agevolati.
Il decreto, infine, ammette la possibilità - già adottata in alcuni
Accordi locali, correttamente stipulati anche prima dell’entrata in
vigore del decreto stesso - di incrementare le fasce di oscillazione dei
canoni per i contratti transitori fino al 20% rispetto alle fasce valide
per i contratti agevolati, in quei Comuni nei quali il canone non sia
del tutto libero.
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