Premesso che dal punto di vista
fiscale la riforma attuata dal DLgs 344/2003 non ha
innovato la previgente disciplina in materia di contributi pubblici
alle imprese , si evidenzia quanto segue.
Il contributo in questione si
caratterizza quale "contributo misto", in quanto diretto al
sostegno di spese correnti (nella presente fattispecie:
costi del personale e spese generali), sia al sostegno di spese per
investimenti (nella presente fattispecie: acquisti di attrezzature).
Posto che detto "contributo misto"
risulta comunque commisurato come percentuale delle spese ammesse al
beneficio, risulta possibile scomporre:
| • |
quanta parte di
esso sia relativa al sostegno della spesa per
investimenti (contributi in conto impianti) |
| • |
quanta parte di
esso sia relativa al sostegno delle spese correnti
dell'esercizio (contributi in conto capitale, salvo ben inteso che
siano espressamente qualificati dalla legge come contributi in
conto esercizio o comunque siano spettanti in base a contratto,
ipotesi che tuttavia non sembrerebbero integrare gli estremi della
fattispecie prospettata nel quesito) |
Il trattamento contabile da applicare
alla quota parte del contributo qualificabile alla stregua di
contributo in conto impianti può alternativamente prevedere:
| • |
imputazione dei
contributi nella voce A.5 del conto economico, tra gli "altri
ricavi e proventi", con contestuale rilevazione del correlato
risconto passivo, per consentire la loro imputazione a conto
economico per competenza, lungo tutto l'arco di durata del
processo di ammortamento dei cespiti cui si riferiscono
|
| • |
imputazione dei
contributi direttamente a riduzione del costo dei cespiti cui si
riferiscono (si ricorda che, in questo caso, nella nota
integrativa del bilancio deve essere data notizia del costo lordo
del cespite e dell'ammontare del contributo). |
Dal punto di vista fiscale, la quota
parte del contributo riconducibile al novero dei contributi in conto
impianto concorre a formare il reddito di impresa nella stessa misura
in cui concorre a formare l'utile civilistico del periodo (sotto forma
di ricavo riscontato o sotto forma di minore ammortamento del cespite,
per effetto dell'abbattimento del relativo costo).
Il trattamento contabile da applicare
alla quota parte del contributo qualificabile alla stregua di
contributo in conto capitale è quello della rilevazione nell'esercizio
in cui sono sostenute le spese correnti a fronte delle quali i
contributi sono stati riconosciuti, fermo restando che la loro
iscrizione in bilancio non può comunque avere luogo prima del momento
in cui esiste la delibera formale di erogazione da parte dell' ente
(nel caso in cui detta delibera sopraggiunga successivamente alla
chiusura del bilancio relativo all'esercizio in cui le spese correnti
sono state sostenute, il contributo va contabilizzato nel primo
bilancio successivo alla stregua di sopravvenienza attiva).
Dal punto di vista fiscale, per effetto
di quanto disposto dalla lett. b) del co. 3 dell'art. 88 del TUIR, la
quota parte del contributo riconducibile al novero dei contributi in
conto capitale concorre a formare il reddito di impresa, a scelta del
contribuente:
| • |
per l'intero
ammontare nel periodo di imposta in cui il contributo risulta
incassato |
| • |
oppure per quote
costanti nel periodo di imposta di incasso e nei quattro
successivi. |
Ipotizzando che la delibera formale di
erogazione del contributo sia sopraggiunta in tempo utile per l'approvazione
del bilancio 2004 , avremo dunque che:
| • |
nel bilancio 2004
contabilizzo l'intero contributo di competenza di detto periodo
(pari al 45% di 400) suddividendolo tra quota relativa agli
investimenti (contributo in conto impianti da porre tra i ricavi e
riscontare o da porre in diminuzione del costo dei cespiti) e
quota relativa alle spese correnti (contributo in conto capitale
da imputare tra i ricavi della voce A.5) |
| • |
nella
dichiarazione dei redditi per il 2004 opero una variazione in
diminuzione dell'utile civilistico pari alla quota di contributo
in conto capitale imputata tra i ricavi, posto che l'incasso del
contributo avviene tra il 2005 e il 2006 |
| • |
nel bilancio 2005
contabilizzo l'intero contributo di competenza di detto periodo
(pari al 45% di 600), interamente spettante a fronte di spese
correnti e quindi da imputare tra i ricavi della voce A.5,
conformemente al trattamento previsto per i contributi in conto
capitale |
| • |
nella
dichiarazione dei redditi per il 2005 opero una variazione in
diminuzione dell'utile civilistico pari all'intero contributo
contabilizzato e contestualmente opero una variazione in aumento
dell'utile civilistico pari all'ammontare della quota parte di
contributo incassato nel 2005 contabilizzato sul 2004 e sul 2005
come contributo in conto capitale (in alternativa posso operare
una variazione in aumento pari soltanto a 1/5 del predetto
ammontare, se decido di avvalermi della facoltà di frazionamento
concessa dall'art. 88 del TUIR) |
| • |
nella
dichiarazione dei redditi per il 2006 opero una variazione in
aumento dell'utile civilistico pari all'intero ammontare della
quota parte di contributo incassato nel 2005 contabilizzato sul
2004 e sul 2005 come contributo in conto capitale (in alternativa
posso operare una variazione in aumento pari soltanto a 1/5 del
predetto ammontare, se decido di avvalermi della facoltà di
frazionamento concessa dall'art. 88 del TUIR), nonché opero
l'ulteriore variazione in aumento del "quinto" rinviato dal
precedente periodo 2004, se mi sono avvalso della facoltà di
frazionamento già precedentemente illustrata |
Tratto da Microsoft.com
Fonte: Pratica Fiscale e Professionale -
Ipsoa Editore |