Agevolazione
Ai sensi della nota II-bis all'art. 1, della Tariffa, Parte Prima, del
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, è possibile usufruire, ai fini
dell'imposta di registro, dell'aliquota agevolata del 3 per cento
relativamente agli atti traslativi a titolo oneroso
della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti
traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto,
dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse.
Per godere di tale
agevolazione è necessario che l'acquirente:
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risieda o lavori
nel Comune ove è ubicata l'abitazione da acquistare (oppure, in
alternativa, dichiari di trasferire la propria residenza nel
Comune entro 18 mesi dal rogito); |
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non sia titolare
esclusivo, o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà,
usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel
territorio del comune in cui è situato l'immobile da comprare;
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non abbia,
nell'intero territorio nazionale, la titolarità di alcun diritto
reale immobiliare acquistato con l'agevolazione fiscale in
commento. |
Ampliamento
Relativamente al caso prospettato, l'acquisto della porzione adiacente
per ampliare l'abitazione a suo tempo acquisita fruendo della c.d.
agevolazione "prima casa" si "scontra" con il fatto che, l'acquirente,
sia già in possesso di un diritto reale immobiliare (l'abitazione da
ampliare) acquisito con agevolazioni. In tale ipotesi, non sarebbe
quindi soddisfatto uno dei presupposti fondamentali per fruire
dell'agevolazione.
A tale proposito, il Ministero delle
Finanze, con Risoluzione del 25 febbraio 2005, n. 25, richiamando la
Circolare ministeriale del 1° marzo 2001, n. 19/E, in materia di IVA,
estende l'applicabilità dell'agevolazione (aliquota ridotta) al solo
caso in cui i lavori effettuati siano relativi all'ampliamento
dell'unità immobiliare. I locali di nuova realizzazione non devono,
infatti, costituire una nuova unità immobiliare né devono avere
consistenza tale da poter essere destinati a costituire un'unità
immobiliare a sé stante. L'abitazione deve, inoltre, conservare, anche
dopo l'esecuzione dei lavori di ampliamento, le caratteristiche non di
lusso, determinate sulla base dei parametri di cui al decreto del
Ministero dei lavori pubblici del 2 agosto 1969.
A conferma di quanto precedentemente
riportato, la Risoluzione n. 25 richiama la Suprema Corte di
Cassazione (Sentenza 22 gennaio 1998, n. 563), che ha ritenuto
applicabile l'agevolazione anche all'acquisto di alloggi risultanti
dalla riunione di più unità immobiliari che siano destinate dagli
acquirenti, nel loro insieme, a costituire un'unica unità abitativa;
in tale ipotesi, per beneficiare dell'agevolazione è necessario che
l'unione di questi ultimi rientri nei parametri previsti per la
tipologia degli alloggi "non di lusso" precedentemente citati.
Soluzione
Nell'ipotesi di acquisto di una stanza contigua ad un immobile
acquistato precedentemente dallo stesso soggetto con le agevolazioni
"prima casa", effettuato allo scopo di ampliare l'unità abitativa,
risulta applicabile il regime agevolato in commento. Se,
infatti, l'agevolazione in oggetto vale per gli acquisti fatti con
atti separati dei diritti di nuda proprietà, di usufrutto, delle
pertinenze dell'abitazione principale, ed anche delle quote parziali
di diritti, non può essere assoggettato ad un trattamento fiscale
differente l'acquisto separato di una superficie ulteriore, posta
sullo stesso piano dell'abitazione.
Tratto da Microsoft.com
Fonte: Pratica Professionale -
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