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RASSEGNA  STAMPA

 

Agevolazione prima casa e opera di ampliamento

E' possibile avvalersi dell'imposta di registro del 3% per acquistare una porzione di un'unità immobiliare adiacente, così da ampliare l'abitazione, a suo tempo acquisita fruendo della c.d. agevolazione "prima casa"? L'esperto risponde...

 

Agevolazione
Ai sensi della nota II-bis all'art. 1, della Tariffa, Parte Prima, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, è possibile usufruire, ai fini dell'imposta di registro, dell'aliquota agevolata del 3 per cento relativamente agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse.

Per godere di tale agevolazione è necessario che l'acquirente:

risieda o lavori nel Comune ove è ubicata l'abitazione da acquistare (oppure, in alternativa, dichiari di trasferire la propria residenza nel Comune entro 18 mesi dal rogito);
non sia titolare esclusivo, o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da comprare;
non abbia, nell'intero territorio nazionale, la titolarità di alcun diritto reale immobiliare acquistato con l'agevolazione fiscale in commento.

Ampliamento
Relativamente al caso prospettato, l'acquisto della porzione adiacente per ampliare l'abitazione a suo tempo acquisita fruendo della c.d. agevolazione "prima casa" si "scontra" con il fatto che, l'acquirente, sia già in possesso di un diritto reale immobiliare (l'abitazione da ampliare) acquisito con agevolazioni. In tale ipotesi, non sarebbe quindi soddisfatto uno dei presupposti fondamentali per fruire dell'agevolazione.

A tale proposito, il Ministero delle Finanze, con Risoluzione del 25 febbraio 2005, n. 25, richiamando la Circolare ministeriale del 1° marzo 2001, n. 19/E, in materia di IVA, estende l'applicabilità dell'agevolazione (aliquota ridotta) al solo caso in cui i lavori effettuati siano relativi all'ampliamento dell'unità immobiliare. I locali di nuova realizzazione non devono, infatti, costituire una nuova unità immobiliare né devono avere consistenza tale da poter essere destinati a costituire un'unità immobiliare a sé stante. L'abitazione deve, inoltre, conservare, anche dopo l'esecuzione dei lavori di ampliamento, le caratteristiche non di lusso, determinate sulla base dei parametri di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici del 2 agosto 1969.

A conferma di quanto precedentemente riportato, la Risoluzione n. 25 richiama la Suprema Corte di Cassazione (Sentenza 22 gennaio 1998, n. 563), che ha ritenuto applicabile l'agevolazione anche all'acquisto di alloggi risultanti dalla riunione di più unità immobiliari che siano destinate dagli acquirenti, nel loro insieme, a costituire un'unica unità abitativa; in tale ipotesi, per beneficiare dell'agevolazione è necessario che l'unione di questi ultimi rientri nei parametri previsti per la tipologia degli alloggi "non di lusso" precedentemente citati.

Soluzione
Nell'ipotesi di acquisto di una stanza contigua ad un immobile acquistato precedentemente dallo stesso soggetto con le agevolazioni "prima casa", effettuato allo scopo di ampliare l'unità abitativa, risulta applicabile il regime agevolato in commento. Se, infatti, l'agevolazione in oggetto vale per gli acquisti fatti con atti separati dei diritti di nuda proprietà, di usufrutto, delle pertinenze dell'abitazione principale, ed anche delle quote parziali di diritti, non può essere assoggettato ad un trattamento fiscale differente l'acquisto separato di una superficie ulteriore, posta sullo stesso piano dell'abitazione.

Tratto da Microsoft.com

Fonte: Pratica Professionale - Settimanale di attualità, informazione e pratica fiscale - Ipsoa Editore

 

 

 

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