Nel caso di esproprio di un'area non
edificabile, l'indennità è determinata
in base al criterio del valore agricolo,
tenendo conto delle colture
effettivamente praticate sul fondo e del
valore dei manufatti edilizi
legittimamente realizzati, anche in
relazione all'esercizio dell'azienda
agricola, senza valutare la possibile o
l'effettiva utilizzazione diversa da
quella agricola. Se l'area non è
effettivamente coltivata, l'indennità è
commisurata al valore agricolo medio
corrispondente al tipo di coltura
prevalente nella zona fondo e del valore
dei manufatti edilizi legittimamente
realizzati. I VAM sono regolamentati
dalla seguente normativa
- D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 art.
40-42 "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in maleria
di espropriazione per pubblica utilità
(Testo A)"
- L. 22-10-1971 n. 865 art.16
"Programmi e coordinamento
dell'edilizia residenziale pubblica,
norme sulla espropriazione per
pubblica utilità".
II Valore agricolo medio è
determinato ogni anno, entro il 31
gennaio, dalla Commissione Provinciale
Espropri nell'ambito delle singole
regioni agrarie, con riferimento ai
valori dei terreni considerati liberi da
vincoli di contratti agrari, secondo i
tipi di coltura effettivamente
praticati, e rilevati nell'anno solare
precedente.I Valori sono espressi in
Euro per ettaro.