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Fabbricato Rurale! Che fare?
Non è l'Agenzia delle Entrate a stabilire
se un fabbricato è qualificabile o meno come rurale, ma è
il proprietario che, all'atto dell'accatastamento, deve
verificare se sussistono le condizioni per considerarlo
tale e quindi per poter usufruire delle relative
agevolazioni fiscali. Questa la riposta fornita
dall'Amministrazione finanziaria, con la Risoluzione n.
111/E del 22 maggio 2007, riportato di seguito, alle
richieste di certificazione presentate da alcuni
contribuenti per ottenere il riconoscimento della ruralità
delle proprie unità immobiliari.
Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E
CONTENZIOSO
Risoluzione del 22/05/2007 n. 111
Oggetto: Riconoscimento della ruralita'
delle costruzioni
Testo:
La Direzione in indirizzo ha posto un quesito concernente
il trattamento delle richieste di certificazione -
avanzate da alcuni contribuenti - per il riconoscimento
della ruralita' dei fabbricati. La richiesta si ricollega
alla istanza presentata dalla sig.ra ALFA, la quale ha
chiesto all'Ufficio di ..... la verifica straordinaria per
la concessione della ruralita' per alcune unita'
immobiliari.
Al riguardo si osserva quanto segue.
Il disposto dell'art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557
convertito da lla legge 26 febbraio 1994 n. 133 impone, ai
fini di realizzare l'inventario del patrimonio edilizio,
l'iscrizione di tutti i fabbricati nell'archivio
catastale.
Tuttavia tale iscrizione non comporta, ipso facto, la
perdita dei requisiti di ruralita' dei fabbricati, in
quanto la medesima norma prevede, infatti, che il catasto
in cui i fabbricati debbano essere iscritti - il catasto
edilizio urbano - cambi nome, da catasto edilizio urbano a
catasto fabbricati e che i fabbricati rurali iscritti in
detto archivio mantengano la qualificazione di ruralita'.
Con apposito regolamento emanato con DPR 23 marzo 1998, n.
139, sono stati definiti i nuovi criteri di riconoscimento
della ruralita' ai fini fiscali. Sulla base di tali nuove
disposizioni i fabbricati rurali vengono suddivisi in due
categorie:
a) fabbricati o porzioni di essi destinati ad edilizia
abitativa;
b) costruzioni strumentali all'attivita' agricola.
Con particolare riferimento alla prima categoria, il
citato DPR 139 del 1998 stabilisce che al fine di poter
riconoscere come rurale un fabbricato e' necessario che
sussistano congiuntamente tutte le seguenti condizioni:
1) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto
titolare del diritto di proprieta' o di altro diritto
reale sul terreno agricolo o detenuto dall'affittuario o
dal conduttore del terreno stesso, ovvero da soggetti
titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a
seguito di attivita' svolta autonomamente in agricoltura;
2) l'immobile deve essere utilizzato, quale abitazione o
per usi agricoli, dai soggetti di cui al punto precedente,
sulla base di un titolo idoneo, od utilizzato da
dipendenti di attivita' agricole a tempo indeterminato od
assunti a tempo determinato per un periodo non inferiore a
cento giornate, ovvero senza limiti di tempo in caso di
attivita' di alpeggio in zone di montagna;
3) il terreno a cui il fabbricato e' asservito deve avere
una superficie non inferiore a 10.000 mq e deve essere
censito al catasto terreni con attribuzione di specifico
reddito agrario. La superficie da considerare a tale scopo
e' ridotta a mq 3.000 se il terreno e' utilizzato per
coltivazioni intensive o culture specializzate in serra o
per la
funghicoltura;
4) il volume di affari derivante da attivita' agricole del
soggetto conduttore del fondo deve essere superiore alla
meta' del suo reddito complessivo. Da tale reddito devono
essere esclusi i trattamenti pensionistici erogati a
seguito di attivita' svolta in agricoltura. Nel caso di
terreni montani detto limite e' ridotto dalla meta' ad un
quarto. Per coloro che non presentano la dichiarazione
I.V.A. il volume di affari deve essere assunto pari al
limite massimo previsto per l'esonero dalla presentazione
della dichiarazione ai sensi dell'articolo 34 del D.P.R.
n. 633 del 1972;
5) il fabbricato non deve essere, comunque, riconducibile
alle categorie catastali A/1 od A/8, cioe' non deve essere
definito abitazione di lusso ai sensi del D.M. 2 Agosto
1969.
Alla luce di questi elementi si ritiene che, considerata
la spiccata autonomia tra la disciplina catastale e quella
fiscale, il riconoscimento della ruralita' di cui al
citato articolo 2 del D.P.R. n. 139 del 1998 discende
automaticamente dalla medesima norma al verificarsi di
tutte le condizioni in essa individuate.
Si e' del parere, pertanto, che non sia necessario ai fini
del predetto riconoscimento uno specifico provvedimento
certificatorio da parte dell'amministrazione finanziaria
che attesti la ruralita' del fabbricato;
tale adempimento non e' previsto infatti in alcuna
disposizione di legge o di prassi amministrativa. Ne'
sembra possa ravvisarsi un onere di certificazione nella
circolare n. 96 del 9 aprile 1998 emanata dal Dipartimento
del Territorio, laddove si afferma che: "la valutazione
della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento
ai fini fiscali della ruralita' delle costruzioni e'
compito precipuo degli uffici preposti all'accertamento
delle imposte sugli immobili". Quanto affermato nella
citata circolare attiene invero esclusivamente alle
ordinarie prerogative esercitabili dall'Agenzia delle
entrate in sede di eventuale controllo dei
redditi imputabili ai predetti fabbricati.
In conclusione si ritiene che non sussista alcun obbligo
in capo agli Uffici dell'Agenzia delle entrate di
rilasciare certificazioni che attestino la ruralita' di un
fabbricato. Sara' cura del soggetto che chiede
l'accatastamento o la variazione di accatastamento,
valutare la ricorrenza di tutte le condizioni previste
dalla norma al fine di qualificare rurale il proprio
fabbricato e, in caso positivo, applicare le norme che ne
disciplinano il regime fiscale. |