Presentazione
Il ministero dell’Economia e delle finanze ha inviato a
tutti gli istituti finanziari, autorizzati all’esercizio
dell’attività bancaria, una lettera circolare con la quale
illustra le modalità applicative delle nuove misure in
materia di tassi sui mutui, introdotte dall’art. 2 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (in corso di esame
parlamentare).
Come è noto, la norma è contenuta nel pacchetto anticrisi
varato dal Governo alla fine di novembre 2008. Essa prevede
per i mutui a tasso variabile che le rate da corrispondere
nel 2009 siano calcolate con riferimento al maggiore tra un
tasso di interesse pari al 4%, senza spread, spese varie o
altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data
di sottoscrizione del contratto e, comunque, per un ammontare
non superiore a quanto previsto dalle condizioni contrattuali
in essere. La differenza tra gli importi a carico del
mutuatario e le rate da corrispondere, in base al contratto
di mutuo sottoscritto, è a carico dello Stato.
Il contributo dello Stato a favore dei mutuatari per la
riduzione dell'importo delle rate di mutuo a tasso non fisso
nel corso del 2009 viene corrisposto dalle banche mutuanti,
senza alcun costo per il cliente, alla data di scadenza di
ciascuna rata. Le rate interessate sono tutte quelle da
corrispondere nel corso del 2009. Il criterio di calcolo si
applica all'intero importo della rata e non solo al rateo
riferibile al 2009.
La disposizione interessa i mutui erogati prima
del 31 ottobre 2008 per l'acquisto, la costruzione e
la ristrutturazione dell'abitazione principale, ad eccezione
di quelle di categoria A1, A8 e A9.
Il provvedimento si applica anche ai mutui che sono stati
oggetto di rinegoziazione (art. 3 decreto-legge 28 maggio
2008, n. 93 convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126).
Nel caso la banca, per difficoltà di carattere
organizzativo, non fosse in condizioni di corrispondere il
contributo già per le prime rate in scadenza nel 2009, il
ministero raccomanda di contenere al massimo eventuali
ritardi, che comunque non dovrebbero estendersi oltre il mese
di febbraio 2009. Il mutuatario deve naturalmente essere
tenuto indenne da ogni effetto di tali ritardi. In
particolare, ogni contributo deve essere accreditato con
valuta del giorno di scadenza della rata cui è relativo.
In caso di mutui, oggetto di operazioni di
cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie
garantite, il contributo viene corrisposto dalla banca
cedente (originator) ovvero dal soggetto incaricato della
riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di
pagamento (servicer).
Le modalità tecniche per il pagamento della differenza
verrà definito con un provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate.