L'Ici: le addizionali regionali e comunali
all'irpef
Le Regioni e i Comuni provvedono ad una rilevante
parte del loro fabbisogno finanziario attraverso il
gettito tributario, nelle casse locali, dell'Ici e
delle addizionali regionali e comunali.
L'ICI
L'Ici, imposta comunale sugli immobili, viene
destinata ai bilanci dei Comuni che dispongono di un
ampio margine di autonomia nella gestione di questo
tributo.
CHI LA DEVE PAGARE
L'imposta deve essere pagata:
- da tutti coloro che possiedono fabbricati, aree
fabbricabili e terreni agricoli come proprietari,
oppure come titolari di diritti reali di godimento;
- dai concessionari delle aree demaniali.
Per gli immobili concessi in locazione finanziaria
l'imposta deve essere pagata dal locatario finanziario.
Nell'applicazione dell'imposta possono verificarsi
diversi casi:
- se l'immobile è posseduto da più proprietari,
l'imposta deve essere ripartita proporzionalmente tra
loro in base alle quote di proprietà, e versata
separatamente (ad esempio, per una casa cointestata a
marito e moglie, entrambi devono versare l'Ici ma
separatamente);
- se l'immobile è gravato da un diritto reale di
godimento, l'imposta deve essere pagata da chi gode
di tale diritto, in proporzione alla sua quota. Per
esempio, con un usufrutto del 25% l'imposta sarà a
carico dell'usufruttuario per questa percentuale e
del proprietario per il restante 75%, mentre se
l'usufrutto è totale l'imposta è per intero a carico
dell'usufruttuario;
- se l'immobile è in multiproprietà, l'Ici deve
essere pagata dall'amministratore del condominio o
della della comunione.
COME SI DETERMINA IL VALORE
DELL'IMMOBILE
Per calcolare l'Ici bisogna prima di tutto definire
il valore dell'immobile oggetto d'imposizione, ossia
quella che di norma si chiama "base imponibile".
A questo fine occorre distinguere se si tratta di
fabbricati, di aree fabbricabili o di terreni agricoli.
Per i fabbricati
La base imponibile è costituita dalla rendita
risultante in catasto al 1º gennaio dell'anno in corso
(vedi
Capitolo VI) aumentata del coefficiente di
rivalutazione (attualmente il 5%) e moltiplicata per un
coefficiente diverso a seconda della categoria
catastale.
Il coefficiente per il quale va moltiplicata la
rendita rivalutata è uguale a:
- 140 per i fabbricati appartenenti al gruppo
catastale B;
- 100 per le abitazioni, gli alloggi collettivi e i
fabbricati a destinazione varia (gruppi catastali A e
C con esclusione delle categorie A10 e C1);
- 50 per gli uffici, gli studi privati (categoria
A/10) e gli alberghi, teatri, banche, ecc. (categoria
D);
- 34 per i negozi e le botteghe (categoria
catastale C1).
Per i fabbricati di interesse storico/artistico il
valore è stabilito assumendo la rendita determinata
mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo
(aumentate del 5%) di minore ammontare tra quelle
previste per le abitazioni della zona censuaria nella
quale è situato il fabbricato. Tale rendita va
moltiplicata per cento anche se il fabbricato è
classificato nella categoria A10 o C1 o nel gruppo D.
ATTENZIONE
Dal 2007 è stata abrogata la modalità di
determinazione della base imponibile con riferimento
alla "rendita presunta".
Per le aree fabbricabili
La base imponibile è costituita dal valore
commerciale al 1º gennaio dell'anno cui si riferisce
l'imposta. Il Comune può determinare periodicamente
detto valore, suddividendo il territorio per zone
omogenee (D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 59, lett. g).
Il valore così determinato non potrà essere rettificato
con atti di accertamento da parte del Comune qualora
venga preso a base dal contribuente per la valutazione
della propria area fabbricabile. Con apposito
regolamento, i Comuni possono introdurre l'istituto
dell'accertamento con adesione, istituto favorevole al
contribuente, tendente ad evitare contenziosi con
l'Ente stesso soprattutto in materia di aree
fabbricabili.
Per i terreni agricoli
La base imponibile è costituita dal reddito
dominicale risultante in catasto al 1º gennaio
dell'anno in corso, aumentato del 25% e moltiplicato
per 75. Nella determinazione dell'imposta dovuta per i
terreni agricoli, i coltivatori diretti e gli
imprenditori agricoli a titolo principale possono
usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 9, del
Decreto Legislativo n. 504 del 30/12/1992. Ai fini
delle suddette agevolazioni per coltivatori diretti o
imprenditori agricoli a titolo principale si intendono
le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi
comunali previsti dall'articolo 11 della Legge 9
gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente
obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e
malattia.
QUANTO SI DEVE PAGARE
L'imposta si determina applicando alla base
imponibile, e cioè al valore calcolato nel modo
indicato al paragrafo precedente, l'aliquota stabilita
dal Comune ove è ubicato l'immobile (compresa,
normalmente, tra il 4 e il 7 per mille).
I Comuni possono fissare aliquote diverse in
relazione al tipo di immobile e prevedere aliquote
agevolate, anche inferiori al 4 per mille, per 3 anni
dall'inizio dei lavori in favore dei proprietari che
eseguono i seguenti interventi:
- recupero di unità immobiliari inagibili o
inabitabili;
- recupero di immobili di interesse artistico o
architettonico dei centri storici;
- realizzazione di autorimesse o posti auto;
- utilizzo di sottotetti.
I Comuni possono stabilire in via regolamentare
aliquote agevolate, anche in qualsiasi altro caso.
L'imposta deve essere calcolata sulla base dei mesi
di possesso nel corso dell'anno; il mese durante il
quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è
calcolato per intero.
Detrazioni e riduzioni d'imposta
Per l'abitazione principale viene concessa una
detrazione d'imposta di 103,29 euro, rapportata ai mesi
nei quali l'immobile è stato utilizzato come dimora
abituale.
Se l'immobile costituisce contemporaneamente
abitazione principale di più persone tenute al
pagamento dell'Ici, la detrazione va suddivisa tra loro
in parti uguali.
I Comuni possono elevare la detrazione per
l'abitazione principale fino ad abbattere totalmente
l'imposta dovuta per questa abitazione.
ATTENZIONE
Per abitazione principale si intende quella di
residenza anagrafica salvo prova contraria.
L'aliquota ridotta prevista per l'abitazione
principale si applica anche alle pertinenze,
indipendentemente dal fatto che il Comune impositore
abbia o meno deliberato l'estensione della riduzione
dell'aliquota anche alle pertinenze medesime.
NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE
FINANZIARIA PER IL 2008
Per agevolare i proprietari dell'abitazione
principale è stato previsto:
- un'ulteriore detrazione per l'abitazione
principale pari all'1,33 per mille della base
imponibile, da rapportarsi al periodo dell'anno per
il quale si protrae la destinazione ad abitazione
principale, con un tetto di 200 euro. Nella
determinazione della base imponibile
dell'abitazione principale sulla quale calcolare
l'ulteriore detrazione deve essere incluso anche il
valore di eventuali pertinenze che il regolamento
comunale considera come tali ai fini ICI.
L'ulteriore detrazione va ad aggiungersi alla
detrazione di euro 103,29 e ad eventuali ulteriori
riduzioni che l'ente locale riconosce; in pratica
l'ulteriore detrazione deve essere applicata solo
dopo aver sottratto dall'ammontare dell'imposta
lorda la detrazione di euro 103,29 ed eventuali
ulteriori riduzioni dell'imposta previste dal
regolamento comunale. L'ulteriore detrazione non si
applica alle case di lusso, ville e castelli che
appartengono alle categorie catastali A1, A8 e A9;
- che le detrazioni Ici per l'abitazione
principale, da calcolarsi in proporzione alla quota
posseduta, sono state estese anche ai coniugi
proprietari che non risultano assegnatari della
casa coniugale, in seguito a separazione o
divorzio, a condizione che non siano titolari del
diritto di proprietà o di altro diritto reale su un
immobile destinato ad abitazione principale,
situato nello stesso comune ove è ubicata la casa
coniugale.
Per i cittadini italiani residenti all'estero, la
casa posseduta a titolo di proprietà o usufrutto si
considera "adibita ad abitazione principale" a
condizione che non risulti affittata.
Analoga possibilità, se viene deliberata dal Comune,
è concessa agli anziani, che, pur mantenendo la
proprietà dei loro immobili, non vi abitano perchè non
autosufficienti e acquisiscono la residenza negli
Istituti di assistenza e ricovero. In tal caso, però,
non si applica l'ulteriore detrazione prevista per
l'abitazione principale. Non è prevista la possibilità
di applicare l'ulteriore detrazione neanche nel caso in
cui il comune assimila all'abitazione principale i
fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea
retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela.
La legge finanziaria 2008 ha stabilito che, a decorrere
del 2009, i Comuni, con apposita delibera, possono
fissare un'aliquota Ici agevolata, inferiore al 4 per
mille, per i soggetti passivi che installano impianti a
fonte rinnovabile per la produzione di energia
elettrica o termica per uso domestico (per la durata
massima di 3 anni per gli impianti termici solari e di
5 anni per le altre tipologie di fonti rinnovabili).
La legge finanziaria 2008 ha, altresì, introdotto
l'esenzione dall'ICI, a decorrere dall'anno 2008 fino
all'anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone
franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed
utilizzati per l'esercizio delle nuove attività
economiche.
Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e
di fatto non utilizzati, l'imposta è ridotta al 50%.
I Comuni hanno il potere di disciplinare casi
particolari di tassazione.
Ad esempio, possono:
- considerare abitazione principale quella concessa
in uso gratuito ad un familiare;
- prevedere differenti termini dei versamenti per
particolari situazioni;
- introdurre riduzioni o esenzioni per le Onlus e
per le famiglie con disabili gravi.
Per conoscere le aliquote e le disposizioni in
vigore per il 2008 i contribuenti possono rivolgersi ai
rispettivi uffici comunali o consultare, via Internet,
il sito:
http://www.finanze.gov.it/export/sites/default/finanze/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/index.htm.
ESEMPIO di calcolo dell'imposta
Abitazione principale del proprietario con rendita
catastale di 1.239,50 euro posseduta per l'intero anno:
- aliquota Ici del 5 per mille;
- detrazione = 103,29 euro;
- valore imponibile: 1.239,50 euro x 1,05
(maggiorazione del 5%) x 100 = 130.147,50 euro;
- ulteriore detrazione: 173,10 (1,33 per mille di
130.147,50);
- imposta dovuta: (5 per mille di 130.147,50 euro)
- 103,29 euro – 173,10 = 374,35.
COME, DOVE E QUANDO SI PAGA
I termini per il pagamento dell'Ici sono:
- prima rata d'acconto entro il 16 giugno;
- seconda rata a saldo entro il 16 dicembre.
Il pagamento può essere anche effettuato in unica
soluzione entro il termine previsto per l'acconto. In
questo caso per calcolare l'imposta dovuta per l'intero
anno occorre applicare l'aliquota stabilita dal Comune
per l'anno in corso.
Il sistema di calcolo dell'acconto
La prima rata deve essere pari al 50% dell'imposta
dovuta e già pagata per l'anno d'imposta precedente. Se
il possesso è stato parziale l'imposta va comunque
rapportata ai dodici mesi dell'anno di riferimento.
L'eventuale conguaglio sarà effettuato dal 1º al 16
dicembre, in occasione del versamento a saldo.
In pratica, con questo sistema il contribuente ha il
vantaggio di non doversi affrettare, a giugno, a
rintracciare ed esaminare le delibere dei comuni presso
i quali sono ubicate le unità immobiliari da lui
possedute per verificare se sono state variate le
aliquote da applicare.
In caso di possesso per l'intero anno pagherà entro
il 16 giugno la metà di quanto versato nell'anno
precedente ed entro il 16 dicembre, poi, una volta
accertato se sono intervenute modifiche delle aliquote
o delle detrazioni dovrà semplicemente pagare il
restante 50% oppure integrare di quanto dovuto in base
alle nuove aliquote.
Se invece si dovesse verificare che il Comune ha
aumentato o diminuito l'aliquota, il contribuente dovrà
ricalcolare l'Ici dovuta per l'intero anno (se,
ovviamente, il suo possesso si è protratto per tutti i
dodici mesi), sottrarre l'acconto pagato a giugno e
versare la differenza in saldo.
L'ulteriore nuova detrazione per l'abitazione
principale (pari all'1,33 per mille) si applica già al
momento del versamento dell'acconto ICI 2008.
ESEMPIO di calcolo della prima rata dell'Ici
Se nel 2007 il contribuente ha versato l'imposta di 150
euro per il possesso di 3 mesi di un'unità immobiliare,
per l'anno 2008 dovrà versare un acconto di 300 euro.
Infatti, l'importo dovrà essere prima ragguagliato ai
12 mesi e successivamente diviso per due:
- 150 : 3 = 50
- 50 x 12 = 600 (Ici dovuta per l'intero anno
precedente)
- 600 : 2 = 300 (importo dell'acconto)
Come pagare l'Ici nel 2008
Versamento entro il 16 giugno 2008
- prima rata (acconto) 50%;
- base di riferimento: imposta dovuta nell'anno
2007.
Versamento entro il 16 dicembre 2008
- seconda rata: restante 50%, salvo eventuale
conguaglio;
- base di riferimento: aliquote e detrazioni in
vigore per l'anno 2008.
I versamenti devono essere effettuati a favore del
Comune in cui è situato l'immobile, direttamente o
tramite conto corrente postale, oppure per il tramite
delle agenzie degli istituti bancari convenzionati.
Versamento Ici con modello F24
Tutti i versamenti possono comunque essere eseguiti
utilizzando o il modello F24 o il bollettino postale
presso:
- le banche;
- gli uffici postali;
- gli agenti della riscossione.
L'utilizzo del Modello F24 presenta il grosso
vantaggio di consentire al contribuente di compensare
l'imposta da versare con eventuali crediti maturati per
altri tributi erariali (Irpef, Iva, eccetera) o,
qualora previsto dal Comune, di compensare le imposte
dovute con crediti relativi all'Ici dell'anno
precedente.
Il modello di versamento F24 Ici, le istruzioni per
la compilazione e ulteriori informazioni utili per il
versamento sono reperibili sul sito
www.agenziaentrate.gov.it.
I codici da utilizzare per la compilazione del
modello di versamento, nella sezione "Ici ed altri
tributi locali", sono i seguenti:
- 3901 - imposta comunale sugli immobili (Ici) per
l'abitazione principale
- 3900 - ulteriore detrazione Ici per l'abitazione
principale
- 3902 - imposta comunale sugli immobili (Ici) per
i terreni agricoli
- 3903 - imposta comunale sugli immobili (Ici) per
le aree fabbricabili
- 3904 - imposta comunale sugli immobili (Ici) per
gli altri fabbricati
Per il pagamento dell'Ici dovuta è possibile
utilizzare anche l'eccedenza delle imposte derivanti
dal modello 730 (IRPEF, addizionali comunale e
regionale) a condizione che tale scelta si effettui
espressamente nella dichiarazione dei redditi.
ATTENZIONE
Si ricorda che l'utilizzo del Modello F24 Ici per il
versamento dell'Ici non è un obbligo ma una
opportunità, pertanto è sempre possibile eseguire i
versamenti Ici con i normali bollettini postali.
Il Comune può disporre modalità di pagamento
aggiuntive o sostitutive di quelle indicate (ad
esempio, versamento su conto corrente postale
intestato alla Tesoreria del Comune). Per maggiori
informazioni i contribuenti possono rivolgersi ai
competenti uffici comunali.
Se il contribuente possiede più immobili situati
nello stesso Comune, deve effettuare un unico
versamento. Se gli immobili sono situati in Comuni
diversi, deve effettuare un versamento per ogni Comune.
Le persone non residenti nel territorio dello Stato
possono effettuare il versamento dell'imposta dovuta
per l'intero anno, in unica soluzione, entro il 16
dicembre, con applicazione degli interessi del 3%
sull'importo il cui pagamento è stato differito. Questi
contribuenti possono versare l'imposta direttamente
dall'estero tramite bonifico bancario oppure vaglia
internazionale ordinario o vaglia internazionale di
versamento in conto corrente.
Ravvedimento
Il bollettino contiene anche una casella dedicata al
ravvedimento, da barrare nel caso si vogliano
correggere precedenti violazioni.
In questa ipotesi la somma complessiva da versare
deve comprendere l'imposta dovuta più la sanzione
ridotta e gli interessi.
Presentazione della dichiarazione
ICI
Dal 2008 l'obbligo di presentare la dichiarazione ai
fini dell'Ici, per terreni e fabbricati – per i casi
di variazione o acquisto durante l'anno – è stato
parzialmente soppresso a seguito della dichiarazione
contenuta nel Provvedimento del 18 dicembre 2007
dell'Agenzia del Territorio, che ha attestato
l'effettiva operatività del sistema di circolazione e
fruizione dei dati catastali per i Comuni.
La dichiarazione ICI rimarrà in vigore solamente per
ottenere riduzioni d'imposta relativamente a
fabbricati, inagibili o inabitabili, o quando gli
elementi da considerare ai fini della determinazione
del tributo dipendano da atti (relativi a diritti sugli
immobili, alla trascrizione, all'iscrizione e
all'annotazione nei registri immobiliari, alla voltura
catastale) per i quali non sono applicabili le
procedure telematiche (che prevedono il modello unico
informatico).
Conseguentemente nel caso in cui permanga l'obbligo
della dichiarazione Ici, questa deve essere presentata
entro i termini per la presentazione della
dichiarazione dei redditi.
ATTENZIONE
Nella dichiarazione dei redditi, nel quadro dedicato
ai fabbricati, deve essere riportata per ogni
immobile l'Ici dovuta l'anno precedente.
LE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI
ALL'IRPEF
Le addizionali regionali e comunali all'Irpef
istituite con l'obiettivo di dare una significativa
accelerazione al decentramento fiscale, negli ultimi
anni hanno subito rilevanti modifiche volte a
migliorare l'efficacia del gettito nelle casse degli
Enti interessati alla percezione degli importi dovuti.
Sono obbligati al pagamento dell'addizionale
regionale e comunale all'Irpef tutti i contribuenti,
residenti e non residenti nel territorio dello Stato,
per i quali, nell'anno di riferimento, risulta dovuta
l'Irpef dopo aver scomputato:
- tutte le detrazioni d'imposta ad essi
riconosciute
- i crediti d'imposta per redditi prodotti
all'estero che hanno subito la ritenuta di imposta a
titolo definitivo.
I contribuenti soggetti all'addizionale regionale e
a quella comunale calcolano l'importo dovuto applicando
le relative aliquote al reddito complessivo determinato
ai fini dell'Irpef, al netto degli oneri deducibili
riconosciuti ai fini dell'Irpef stessa.
L'aliquota dell'addizionale regionale è stabilita
nella misura dello 0,9% ma le Regioni possono elevarla
fino all'1,4% (vedi tabella in fondo al capitolo).
Nelle Regioni che presentano nel bilancio un disavanzo
sanitario si applica l'aliquota massima dell'1,4%.
Considerato che i provvedimenti con i quali le
Regioni determinano le aliquote dell'addizionale hanno
effetto dall'anno successivo a quello nel corso del
quale il provvedimento viene adottato, il decreto legge
n. 159/2007 ha stabilito che le Regioni possono
disporre che la variazione deliberata, se più
favorevole per il contribuente, si applica anche al
periodo d'imposta nel quale è intervenuta la delibera.
Questo significa che le Regioni possono applicare
retroattivamente l'aliquota più bassa ogni qualvolta le
aliquote adottate siano inferiori rispetto a quelle
precedentemente deliberate, con conseguente riduzione
della pressione fiscale.
Per quanto riguarda l'addizionale comunale all'Irpef,
i Comuni, entro i termini di approvazione del bilancio
di previsione, possono istituire o modificare
l'aliquota dell'addizionale all'Irpef. Dal 2007 i
Comuni hanno la possibilità di deliberare variazioni
dell'aliquota dell'addizionale all'Irpef, elevando la
misura massima dallo 0,2% fino allo 0,8%. Ogni Comune
potrà prevedere una soglia di esenzione per i
contribuenti in possesso di specifici requisiti
reddituali. Inoltre per quei Comuni che non rispettano
il "Patto di stabilità" l'aliquota applicabile deve
essere maggiorata dello 0,3 % anche se nel Comune è
stata deliberata l'aliquota massima dello 0,8%.
L'elenco dei Comuni che hanno deliberato l'addizionale
è pubblicato nel sito Internet
www.finanze.gov.it
(l'efficacia della deliberazione decorre dalla data
della sua pubblicazione nel predetto sito internet) e
riportato annualmente nel modello Unico Persone
Fisiche.
COME SI PAGANO LE ADDIZIONALI
La base imponibile per il calcolo delle addizionali
regionale e comunale è costituita dal reddito
complessivo al netto degli oneri deducibili e della
rendita dell'abitazione principale (e relative
pertinenze).
Le addizionali non sono dovute qualora per lo stesso
anno non è dovuta l'Irpef, anche se per effetto delle
detrazioni.
Il reddito imponibile per le
addizionali Irpef
reddito complessivo - oneri deducibili - rendita
dell'abitazione principale e sue pertinenze
Per i titolari di redditi di lavoro dipendente e
assimilati, le addizionali regionale e comunale all'Irpef
vengono determinate dai sostituti d'imposta all'atto
dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio
relative a tali redditi. L'addizionale regionale e
comunale (a saldo) per il 2007 è trattenuta in un
numero massimo di 11 rate mensili entro il mese di
novembre, oppure in un'unica soluzione alla cessazione
del rapporto di lavoro, se antecedente alla fine del
periodo d'imposta. Per l'addizionale comunale è dovuto
anche un acconto per il 2008 nella misura del 30%,
calcolato sull'addizionale dovuta sull'imponibile
dell'anno precedente in base alle aliquote stabilite
dal Comune, che viene trattenuto a partire dal mese di
marzo in un numero massimo di 9 rate. Il saldo
dell'addizionale comunale 2008 sarà quindi determinato
all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo
importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate, a
partire dal periodo di paga successivo a quello in cui
sono effettuate ma non oltre dicembre.
Per i possessori di redditi diversi da quelli di lavoro
dipendente e assimilati, la determinazione e il
pagamento delle addizionali avvengono in sede di
dichiarazione dei redditi. In questo caso il
contribuente deve individuare la Regione e il Comune a
cui accreditare il versamento (dopo aver controllato,
nel caso dei Comuni, se questo è dovuto) che dovrà
essere effettuato in base alla competenza del proprio
domicilio fiscale:
- l'addizionale comunale all'Irpef è dovuta al
Comune nel quale il contribuente ha il domicilio
fiscale al 1º gennaio dell'anno cui si riferisce
l'addizionale stessa
- l'addizionale regionale all'Irpef è dovuta alla
Regione nella quale il contribuente ha il domicilio
fiscale al 31 dicembre dell'anno cui di riferisce
l'addizionale stessa.
ATTENZIONE
Gli effetti delle variazioni del domicilio fiscale,
che generalmente coincide con la residenza
anagrafica, decorrono dal sessantesimo giorno
successivo a quello in cui si sono verificate.
Il versamento deve essere effettuato direttamente al comune interessato
utilizzando il modello F24 in via telematica oppure
presso uno sportello bancario o postale.
TABELLA ADDIZIONALI REGIONALI
ALL'IRPEF 2007
|
Regione |
Scaglioni di reddito |
Aliquota |
Imposta dovuta sui redditi
intermedi compresi negli scaglioni (Regioni in cui
è previsto) |
Note |
|
Abruzzo |
Per qualunque reddito |
1,40% |
|
|
|
Basilicata |
Per qualunque reddito |
0,90% |
|
|
|
Bolzano |
Per qualunque reddito |
0,90% |
|
|
|
Calabria |
Per qualunque reddito |
1,40% |
|
|
|
Campania |
Per qualunque reddito |
1,40% |
|
|
|
Emilia Romagna |
fino a euro 15.000 |
1,10% |
1,10%
sull'intero importo |
|
|
oltre 15.000 e fino a 20.000
euro |
1,20% |
1,20%
sull'intero importo |
|
|
oltre 20.000 e fino a 25.000
euro |
1,30% |
1,30%
sull'intero importo |
|
|
oltre 25.000 euro |
1,40% |
1,40%
sull'intero importo |
|
|
Friuli
Venezia Giulia |
Per qualunque reddito |
0,90% |
|
|
|
Lazio |
Per qualunque reddito |
1,40% |
|
|
|
Liguria |
fino a euro 20.000 |
0,90% |
0,90%
sull'intero importo |
Per i redditi superiori a
euro 20.000 l'aliquota del 1,40% si applica
sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla
parte che eccede euro 20.000. Per i redditi
compresi tra 20.001,00 euro e 20.101,42 euro
l'imposta determinata con l'aliquota dell'1,40% è
ridotta di un importo pari al prodotto tra il
coefficiente 0,986 e la differenza fra euro
20.101,42 ed il reddito imponibile ai fini
dell'addizionale regionale. |
|
oltre 20.000 euro |
1,40% |
1,40%
sull'intero importo |
|
Lombardia |
fino a 15.493,71 euro |
1,20% |
1,20%
sull'intero importo |
È prevista l'applicazione
dell'aliquota agevolata dello 0,90% per i
possessori di solo reddito derivante da pensioni di
ogni genere e/o di sola abitazione principale il
cui reddito complessivo ridotto degli oneri
deducibili non è superiore a 10.329,14 euro |
|
oltre 15.493,71 euro e fino a
30.987,41 euro |
1,30% |
185,92
+1,30% sulla parte che eccede 15.493,71 |
|
oltre 30.987,41 euro |
1,40% |
387,34
+1,40% sulla parte che eccede 30.987,41 |
|
Marche |
fino a 15.500 euro |
0,90% |
0,90%
sull'intero importo |
|
|
oltre 15.500 e fino a 31.000
euro |
1,20% |
139,50
+ 1,20% sulla parte che eccede 15.500 |
|
|
oltre 31.000 euro |
1,40% |
325,50
+ 1,40% sulla parte che eccede 31.000 |
|
|
Molise |
Per qualunque reddito |
1,40% |
|
|
|
Piemonte |
fino a 11.071,35 euro |
0,90% |
0,90%
sull'intero importo |
Per i redditi superiori a
euro 11.071,35 l'aliquota del 1,40% si applica
sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla
parte che eccede euro 11.071,35 |
|
oltre 11.071,35 euro |
1,40% |
1,40%
sull'intero importo |
|
Puglia |
Per qualunque reddito |
0,90% |
|
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Sardegna |
Per qualunque reddito |
0,90% |
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Sicilia |
Per qualunque reddito |
1,40% |
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Toscana |
Per qualunque reddito |
0,90% |
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Trento |
Per qualunque reddito |
0,90% |
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Umbria |
fino a 15.000
euro |
0,90% |
0,90% sull'intero importo |
Per i redditi
superiori a 15.000 l'aliquota del 1,10% si applica
sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla
parte che eccede euro 15.000 |
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oltre 15.000
euro |
1,10% |
1,10% sull'intero importo |
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Valle d'Aosta |
Per qualunque
reddito |
0,90% |
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Veneto |
fino a 28.000
euro |
0,90% |
0,90% sull'intero importo |
È prevista
l'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,90%
per:
- il contribuente disabile (o contribuente con
a carico fiscalmente un disabile) e con un
reddito non superiore a 45.000 euro;
- il contribuente con tre o più figli
fiscalmente a carico ed un reddito non superiore
a 50.000 euro. Il limite di 50.000 euro è
innalzabile di 10.000 euro per ogni figlio a
carico oltre il terzo. Qualora i figli siano a
carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9% si
applica solo nel caso in cui la somma dei redditi
imponibili ai fini dell'addizionale regionale
Irpef non sia superiore a 50.000 euro.
Nel caso di contribuente con reddito imponibile
compreso tra 28.001 euro e 28.142 euro l'aliquota
da applicare non è dell'1,40% ma è determinata in
termini percentuali sottraendo al coefficiente "1"
il rapporto tra l'ammontare di 27.748 euro e il
reddito imponibile ai fini dell'addizionale
regionale. |
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oltre 28.000
euro |
1,40% |
1,40% sull'intero importo |