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Ravvedimento ICI

Se il contribuente non versa l'acconto o il saldo ICI, oppure il calcolo che ha effettuato è sbagliato può rimediare con il ravvedimento operoso.

Venerdì 30 giugno 2006 ha rappresentato l'ultimo giorno utile per il contribuente per effettuare il pagamento della prima rata dell'acconto ICI per il 2006.

Quali sono le violazioni nel versamento dell'imposta?

Può accadere che il contribuente dimentichi di versare l'acconto o il saldo ICI per l'anno 2006, oppure il calcolo che ha effettuato sia sbagliato o che il versamento sia stato effettuato in ritardo; in questi casi è possibile rimediare alla violazione facendo ricorso al ravvedimento operoso.

In questi casi al contribuente è inflitta una sanzione pari al 30% dell'imposta non versata o versata in ritardo inoltre il contribuente è costretto a versare gli interessi dovuti sul mancato pagamento.

Riepilogando, quindi, quando il contribuente non abbia adempiuto al pagamento dell'ICI nei termini previsti deve provvedere a versare:

il tributo, omesso in tutto o in parte;
gli interessi, calcolati al tasso legale a partire dal giorno successivo a quello di scadenza fino al giorno in cui si provvede a pagare (compreso nel conteggio);
la sanzione nella misura del 30% del tributo omesso in tutto o in parte.

Esempio
Il contribuente Tizio omette di versare entro il 30 giugno 2006 l'ICI per il 2006 in acconto per un importo pari a 100 €.
Il mancato pagamento viene rilevato il 1° febbraio 2008 dal Comune ove risulta sito l'immobile colpito dall'imposta.
Tale Comune richiederà a Tizio una somma pari a € 134,16 dati dalla somma di:

100 € imposta non versata;
30 € (100 x 0,3) sanzione;
4,16 € [(100 x 0,025 x 608)/365] interessi legali.

Ravvedimento operoso dell'ICI

L'istituto del ravvedimento operoso è previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 il quale prevede una riduzione delle sanzioni alla condizione che:

la violazione non sia stata già constatata;
non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche;
non vi siano già state altre attività amministrative di accertamento, quali, ad esempio, richieste di informazione attraverso la trasmissione di questionari o l'invito ai contribuenti di esibire atti o documenti;
il pagamento della sanzione ridotta venga eseguito contestualmente, entro il medesimo termine previsto per la regolarizzazione, al versamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale previsto dall'art. 1284 (attualmente al 2,5% dal 1° gennaio 2004 ) commisurati dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di regolarizzazione compreso.

Due sono le modalità di ravvedimento previsto che sono:

"Ravvedimento breve";
"Ravvedimento lungo".

Ravvedimento "breve"

Qualora l'omissione venga sanata entro 30 giorni dalla scadenza, si è tenuti a versare:

il tributo omesso in tutto o in parte e gli interessi calcolati al tasso legale a partire dal giorno successivo a quello di scadenza fino al giorno in cui si provvede a pagare (compreso nel conteggio);
la sanzione ridotta ad un 1/8 del 30%, ovvero la sanzione del 3,75% dell'importo non versato.

Esempio
Ipotizziamo il caso di un contribuente persona fisica che ometta di versare l'importo dell' acconto ICI 2006 per euro 800,00 in scadenza per il 30 giugno 2006. Si ipotizzi, inoltre, che lo stesso contribuente intenda regolarizzare la propria posizione e che provveda a ravvedersi in data 20 luglio 2006. In questo caso si dovranno applicare le regole del ravvedimento breve versando:

il tributo dovuto per euro 800,00;
gli interessi moratori per euro 1,09 così calcolati: [800,00 X (2,5%) X (20)/365]
la sanzione sull'importo del tributo non versato pari ad euro 30,00 è così calcolata: (800 X 3,75%)

Ravvedimento "lungo"

Il contribuente che effettui il pagamento oltre i 30 giorni dalla scadenza ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di imposta in cui si è verificata la violazione (ovvero entro la scadenza della presentazione della dichiarazione ICI per l'anno di imposta 2006, presentata nel 2005) dovrà versare:

il tributo omesso in tutto o in parte;
gli interessi calcolati al tasso legale a partire dal giorno successivo a quello di scadenza fino al giorno in cui si provvede a pagare (compreso nel conteggio);
la sanzione ridotta ad un 1/5 del 30%, ovvero la sanzione del 6% dell'importo non versato.

Esempio
Supponiamo, sempre, il caso di un contribuente persona fisica e non titolare di partita IVA che ometta di versare l'acconto ICI per euro 1.500,00 in scadenza per il 30 giugno 2006. Si ipotizzi, inoltre, che lo stesso contribuente intenda regolarizzare la propria posizione e che provveda a ravvedersi in data 16 agosto 2006. In questo caso si dovranno applicare le regole del ravvedimento lungo ed il contribuente dovrà versare:

il tributo dovuto per euro 1.500,00;
gli interessi moratori per euro 4,83 così calcolati: [1.500,00 X (3%) X (47)/365]
la sanzione sull'importo del tributo non versato pari ad euro 90,00 così calcolata: (1.500 X 6%)

Come pagare?

I bollettini di pagamento ICI possono essere usati anche per rimediare a pagamenti omessi o insufficienti, barrando la casella dedicata al "Ravvedimento". Il contribuente deve indicare, nelle caselle relative agli immobili a cui si riferisce il pagamento, l'importo corrispondente alla sola imposta. La somma complessiva da versare deve, invece, comprendere, oltre all'ICI dovuta, anche la sanzione ridotta applicabile e gli interessi.

Dichiarazione ICI
La dichiarazione ICI deve essere presentata dai contribuenti se si verificano modificazioni di dati ed elementi da cui consegua un diverso ammontare dell'imposta; la presentazione o la spedizione della dichiarazione ICI deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui si è verificata la variazione (es. 31 ottobre 2006 per la dichiarazione ICI 2005).

Sanzioni per violazioni nella presentazione della dichiarazione ICI
Relativamente alle sanzioni per omessa o infedele presentazione della dichiarazione Ici si rileva che:

per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 52;
se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta.
se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 52 a euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

Nel documento in .pdf la tabella riassuntiva sul ravvedimento operoso ICI.

Luglio 2006

tratto dal portale per le PMI di Microsoft

Fonte: Pratica Fiscale e Professionale - Ipsoa Editore

 

 

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