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Venerdì 30 giugno 2006 ha rappresentato l'ultimo
giorno utile per il contribuente per effettuare il
pagamento della prima rata dell'acconto ICI per il
2006.
Quali sono le violazioni nel versamento dell'imposta?
Può accadere che il contribuente dimentichi di
versare l'acconto o il saldo ICI per l'anno 2006, oppure
il calcolo che ha effettuato sia sbagliato o che il
versamento sia stato effettuato in ritardo; in
questi casi è possibile rimediare alla violazione facendo
ricorso al ravvedimento operoso.
In questi casi al contribuente è inflitta una
sanzione pari al 30% dell'imposta non versata o
versata in ritardo inoltre il contribuente è costretto
a versare gli interessi dovuti sul mancato
pagamento.
Riepilogando, quindi, quando il contribuente non abbia
adempiuto al pagamento dell'ICI nei termini previsti deve
provvedere a versare:
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il tributo, omesso in
tutto o in parte; |
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gli interessi, calcolati
al tasso legale a partire dal giorno successivo a
quello di scadenza fino al giorno in cui si provvede a
pagare (compreso nel conteggio); |
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la sanzione nella misura
del 30% del tributo omesso in tutto o in parte. |
Esempio
Il contribuente Tizio omette di versare entro il 30
giugno 2006 l'ICI per il 2006 in acconto per un importo
pari a 100 €.
Il mancato pagamento viene rilevato il 1° febbraio 2008
dal Comune ove risulta sito l'immobile colpito
dall'imposta.
Tale Comune richiederà a Tizio una somma pari a €
134,16 dati dalla somma di:
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100 € imposta non versata; |
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30 € (100 x 0,3) sanzione; |
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4,16 € [(100 x 0,025 x
608)/365] interessi legali. |
Ravvedimento operoso dell'ICI
L'istituto del ravvedimento operoso è previsto
dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 il quale
prevede una riduzione delle sanzioni alla
condizione che:
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la violazione non sia
stata già constatata; |
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non siano iniziati
accessi, ispezioni, verifiche; |
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non vi siano già state
altre attività amministrative di accertamento,
quali, ad esempio, richieste di informazione
attraverso la trasmissione di questionari o l'invito
ai contribuenti di esibire atti o documenti; |
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il pagamento della
sanzione ridotta venga eseguito contestualmente,
entro il medesimo termine previsto per la
regolarizzazione, al versamento del tributo o della
differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli
interessi moratori calcolati al tasso legale previsto
dall'art. 1284 (attualmente al 2,5% dal 1° gennaio
2004 ) commisurati dal giorno successivo alla scadenza
fino al giorno di regolarizzazione compreso. |
Due sono le modalità di ravvedimento previsto che sono:
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"Ravvedimento breve"; |
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"Ravvedimento lungo". |
Ravvedimento "breve"
Qualora l'omissione venga sanata entro 30 giorni
dalla scadenza, si è tenuti a versare:
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il tributo omesso in tutto
o in parte e gli interessi calcolati al tasso
legale a partire dal giorno successivo a quello di
scadenza fino al giorno in cui si provvede a pagare
(compreso nel conteggio); |
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la sanzione ridotta ad un
1/8 del 30%, ovvero la sanzione del 3,75%
dell'importo non versato. |
Esempio
Ipotizziamo il caso di un contribuente persona fisica
che ometta di versare l'importo dell' acconto ICI 2006 per
euro 800,00 in scadenza per il 30 giugno 2006. Si
ipotizzi, inoltre, che lo stesso contribuente intenda
regolarizzare la propria posizione e che provveda a
ravvedersi in data 20 luglio 2006. In questo caso si
dovranno applicare le regole del ravvedimento breve
versando:
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il tributo dovuto per euro
800,00; |
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gli interessi moratori per
euro 1,09 così calcolati: [800,00 X (2,5%) X (20)/365] |
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la sanzione sull'importo del
tributo non versato pari ad euro 30,00 è così
calcolata: (800 X 3,75%) |
Ravvedimento "lungo"
Il contribuente che effettui il pagamento oltre i 30
giorni dalla scadenza ed entro il termine di
presentazione della dichiarazione relativa all'anno di
imposta in cui si è verificata la violazione (ovvero entro
la scadenza della presentazione della dichiarazione ICI
per l'anno di imposta 2006, presentata nel 2005) dovrà
versare:
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il tributo omesso in tutto
o in parte; |
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gli interessi calcolati al
tasso legale a partire dal giorno successivo a quello
di scadenza fino al giorno in cui si provvede a pagare
(compreso nel conteggio); |
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la sanzione ridotta ad
un 1/5 del 30%, ovvero la sanzione del 6%
dell'importo non versato. |
Esempio
Supponiamo, sempre, il caso di un contribuente persona
fisica e non titolare di partita IVA che ometta di versare
l'acconto ICI per euro 1.500,00 in scadenza per il 30
giugno 2006. Si ipotizzi, inoltre, che lo stesso
contribuente intenda regolarizzare la propria posizione e
che provveda a ravvedersi in data 16 agosto 2006. In
questo caso si dovranno applicare le regole del
ravvedimento lungo ed il contribuente dovrà versare:
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il tributo dovuto per euro
1.500,00; |
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gli interessi moratori per
euro 4,83 così calcolati: [1.500,00 X (3%) X (47)/365] |
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la sanzione sull'importo del
tributo non versato pari ad euro 90,00 così calcolata:
(1.500 X 6%) |
Come pagare?
I bollettini di pagamento ICI possono essere
usati anche per rimediare a pagamenti omessi o
insufficienti, barrando la casella dedicata al
"Ravvedimento". Il contribuente deve indicare, nelle
caselle relative agli immobili a cui si riferisce il
pagamento, l'importo corrispondente alla sola imposta. La
somma complessiva da versare deve, invece, comprendere,
oltre all'ICI dovuta, anche la sanzione ridotta
applicabile e gli interessi.
Dichiarazione ICI
La dichiarazione ICI deve essere presentata dai
contribuenti se si verificano modificazioni di dati
ed elementi da cui consegua un diverso ammontare
dell'imposta; la presentazione o la spedizione della
dichiarazione ICI deve avvenire entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa
all'esercizio in cui si è verificata la variazione (es.
31 ottobre 2006 per la dichiarazione ICI 2005).
Sanzioni per violazioni nella presentazione della
dichiarazione ICI
Relativamente alle sanzioni per omessa o infedele
presentazione della dichiarazione Ici si rileva che:
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per l'omessa presentazione
della dichiarazione o denuncia si applica la
sanzione amministrativa dal 100 al 200% del
tributo dovuto, con un minimo di euro 52; |
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se la dichiarazione o la
denuncia sono infedeli si applica la
sanzione amministrativa dal 50 al 100% della
maggiore imposta dovuta. |
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se l'omissione o l'errore
attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare
dell'imposta, si applica la sanzione
amministrativa da euro 52 a euro 258. La stessa
sanzione si applica per le violazioni concernenti la
mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti,
ovvero per la mancata restituzione di questionari nei
sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata
compilazione o compilazione incompleta o infedele.
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Nel documento in .pdf la tabella riassuntiva sul
ravvedimento operoso ICI.
Luglio 2006
tratto dal portale per le PMI di Microsoft
Fonte:
Pratica Fiscale e Professionale - Ipsoa Editore |